Rinnovo l'iscrizione
Per l’iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti dovranno rispettare i termini entro cui provvedere all’iscrizione e corrispondere le tasse e i contributi previsti entro i termini fissati.
Qualunque sia il corso di studio al quale si sia iscritti, non occorre consegnare in segreteria la pratica cartacea poiché è sufficiente il pagamento del MAV correlato alla pratica di iscrizione on-line per il caricamento dell’iscrizione nella carriera dello studente.
Solo gli studenti tenuti alla presentazione di apposite certificazioni (portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all'estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano, orfani di vittima della mafia, orfani di guerra, orfani civili di guerra, orfani di caduto per causa di servizio o lavoro, studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente all'estero) devono consegnare tutta la documentazione cartacea relativa all’iscrizione presso la Segreteria Studenti di Facoltà cui afferisce il corso di studio prescelto.
Limitatamente ai Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all’atto dell’iscrizione nell’A.A. 2013/2014 ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line, il numero di CFU acquisiti entro il 30 ottobre 2013 relativi al superamento di esami corrispondenti a insegnamenti. Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di studio nell’a.a. 2012/2013 che non raggiungono entro il 30 ottobre 2013 almeno 12 CFU hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale e ad acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40. Vige lo stesso obbligo per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2012/2013, ad anni successivi al primo che non abbiano raggiunto 18 CFU. Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale, lo studente è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui rispettando la soglia minia di acquisto di 30 CFU.
Lo studente all’atto dell’iscrizione nell’Anno Accademico 2013/2014 ad anni successivi al primo dovrà dichiarare in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line, il numero di CFU acquisiti entro il 30 ottobre 2013, relativi al superamento di esami corrispondenti a insegnamenti.
Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di studio nell’a.a. 2012/2013 che non raggiungono entro il 30 ottobre 2013 almeno 12 CFU hanno l’obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale e ad acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40. Vige lo stesso obbligo per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2012/2013, ad anni successivi al primo che non abbiano raggiunto 18 CFU.
Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale, lo studente è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui rispettando la soglia minia di acquisto di 30 CFU.
Tutti gli studenti dovranno rispettare i termini entro cui provvedere all’iscrizione e corrispondere le tasse e i contributi previsti entro i termini fissati. L'importo da corrispondere, salvo i casi previsti di dispensa o di esonero, è determinato dalla somma di:
- costi fissi;
- un contributo di Ateneo variabile in base alla Facoltà scelta e al reddito;
- una cifra relativa alla fascia di reddito definita in base ad una autocertificazione (in mancanza della quale verrà attribuita automaticamente la fascia massima di reddito).
Il pagamento delle tasse universitarie si effettua dopo avere compilato sul Portale Studenti la Domanda di Immatricolazione o di Iscrizione che genera un pdf contenente i dati della domanda e un bollettino di pagamento (MAV) che riporta l’importo da corrispondere pagabile presso qualsiasi sportello del Banco di Sicilia (ad eccezione dell’Agenzia 33 di Palermo, sita nel Parco d’Orléans) o mediante le modalità on-line (BdS 24ore o con carta di credito) riportate su http://immaweb.unipa.it/immaweb/
Il pagamento delle tasse (importo fisso + contributo di Ateneo) può essere effettuato in soluzione unica o in due rate, secondo le scadenze fissate dall'Ateneo.
Come stabilito dalla vigente legislazione universitaria, non è consentito sostenere esami se non si è in regola con i pagamenti delle tasse. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza prevista determinerà l’annullamento degli eventuali esami sostenuti nella sessione di fine primo semestre o quadrimestre. Il mancato pagamento della seconda rata oltre il mese di luglio determinerà l’annullamento degli esami sostenuti a partire dalla sessione autunnale e il mancato pagamento in soluzione unica dopo il mese di dicembre determinerà l’annullamento di tutti gli esami eventualmente sostenuti nel corso dell’anno accademico. Poiché il pagamento di ciascuna rata o quello in soluzione unica deve comunque avvenire prima che lo studente sostenga un esame, eventuali irregolarità non possono essere sanate da pagamenti posticipati rispetto alla data in cui l’esame è stato sostenuto.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi:
- I partecipanti al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’ERSU (dispensa totale sottoposta a verifica ex-post);
- Gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (dispensa totale);
- Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano (nella misura del 50%);
- I figli di vittima della mafia, dichiarati tali secondo le norme di legge (dispensa totale);
- Gli orfani di guerra (dispensa totale);
- Gli orfani civili di guerra (dispensa totale);
- Gli orfani di caduto per causa di servizio o lavoro (dispensa totale);
- Gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente all'estero (nella misura del 50%);
- Gli studenti in condizioni economiche disagiate (esonero dal pagamento del contributo di Ateneo).
Studente Indipendente
Si trova nella condizione di studente indipendente (a norma del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001) lo studente con residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione (in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia) e in possesso dell'indicatore della condizione economica derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati non inferiore a Euro 6.500,00, con riferimento a un nucleo familiare di una persona.
In mancanza di uno di tali requisiti, lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine e dunque calcolare il Reddito Equivalente ossia la somma complessiva dei redditi dei vari componenti del nucleo familiare al netto dell'Irpef, incrementato del 20% del valore del patrimonio, con esclusione della prima casa.
Studenti Fuori Corso
Agli studenti fuori corso vengono applicati gli stessi importi e le stesse modalità di pagamento applicate agli studenti in corso, più una “Contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso” (che varia tra i 50€ e i 200€ secondo la fascia di reddito) che si applicherà a partire dal secondo anno di iscrizione e che andrà saldata entro lo stesso termine temporale previsto per il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Maggiori info qui.
Interruzione degli Studi
Come da Regio Decreto 31 agosto 1933 art. 149 T.U., lo studente è obbligato a rinnovare annualmente la propria iscrizione. Nel caso in cui interrompa gli studi e voglia riprenderli è obbligato a effettuare il pagamento di tutti gli anni di mancata iscrizione. Se l’interruzione è di almeno due anni e se, nel frattempo, lo studente non sia incorso nella decadenza, è tenuto a pagare € 250 per ogni anno accademico di interruzione (delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2013).
Per maggiori informazioni:
Segreterie studenti
Viale delle scienze ed. 2 – 2° piano
Contatti: 091 238 90641 091 238 90661
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/tasse_agevolazioni.html