Rilascio certificati e autocertificazioni
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L'articolo 15 della legge 183/2011 prevede che le certificazioni in bollo rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
In alcuni casi previsti nella tab. B del DPR 642/1972, le certificazioni possono essere rilasciate in carta libera, esenti dal pagamento delle imposte di bollo.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.