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Regolamento per la mobilità interna interdipartimentale per i Professori di prima e di seconda fascia e per i Ricercatori a tempo indeterminato

5-giu-2024

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Dopo una prima approvazione in CdA, acquisito il parere del Senato Accademico, è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità interna interdipartimentale per i Professori di prima e di seconda fascia e per i Ricercatori a tempo indeterminato.

Tra le modifiche, le più rilevanti sono quelle introdotte dall’art. 6, inerenti alla mobilità dei Professori Ordinari.

Fermo restando che la mobilità non può avere luogo nel primo triennio successivo ad un'eventuale progressione di carriera o nuovo reclutamento del docente, il sopracitato articolo prevede che, qualora la mobilità avvenga nel secondo triennio, il Dipartimento di destinazione del professore restituisca al Dipartimento di provenienza, all’atto della prima programmazione annuale di Ateneo delle posizioni di professore successiva alla mobilità,  le seguenti quote di punto organico:

a) 0,20 p.o. se il passaggio del professore ordinario avviene entro il termine del quarto anno dalla presa di servizio quale professore di prima fascia.

b) 0,15 p.o. se il passaggio del professore ordinario avviene entro il termine del quinto anno dalla presa di servizio quale professore di prima fascia.

c) 0,10 p.o se il passaggio del professore ordinario avviene entro il termine del sesto anno dalla presa di servizio quale professore di prima fascia.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, altresì, che nel caso in cui il Dipartimento abbia impegnato un numero di punti organico inferiore a 0,3, la restituzione della quota al Dipartimento di provenienza venga proporzionalmente ricalcolata.