Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale T.A.B.– nuova formulazione
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 si è reso necessario riformulare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale T.A.B. dell’Università di Palermo.
La riformulazione del Regolamento riguarda innanzitutto la disciplina delle percentuali di orario di lavoro. Il dipendente può scegliere tra le seguenti percentuali:
- 33,3% dell’orario, pari a 12 ore di presenza in servizio;
- 50% dell’orario, pari a 18 ore di presenza in servizio;
- 66,6% dell’orario, pari a 24 ore di presenza in servizio;
- 70% dell’orario, pari a 25 ore di presenza in servizio;
- 83,3% dell’orario pari a 30 ore di presenza in servizio.
Il regolamento individua, inoltre, le informazioni che dovranno essere fornite dal dipendente all’atto della presentazione della domanda: la percentuale di orario di lavoro, la tipologia di part-time (verticale o orizzontale) e, nel caso in cui la riduzione dell’orario lavorativo fosse richiesta ai fini dello svolgimento di un’ulteriore attività indipendente o di lavoro subordinato, l’altra attività (per poter consentire agli uffici competenti dell’Amministrazione di valutare la possibile esistenza di conflitti di interessi).
A differenza di quanto stabilito dal precedente regolamento che prevedeva una durata del contratto annuale, la riformulazione ne estende la durata a due anni, con la possibilità per il dipendente, dopo almeno un anno dalla stipula del contratto di lavoro part-time, con motivata richiesta, di chiedere il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia il posto in organico.
Il Regolamento, nella sua nuova formulazione, dà una chiara definizione di cosa si intende per lavoro supplementare e lavoro straordinario. Per lavoro supplementare si intende la prestazione di lavoro resa oltre l’orario giornaliero concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno (36 ore); per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro oltre al normale orario a tempo pieno.