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Regolamento del Dipartimento

15-mar-2017

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Decreto Rettorale n. 3359/2020 di emanazione del Regolamento interno del Dipartimento STEBICEF

IL RETTORE
Visto lo Statuto;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/03 del 8 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 08/02 del 20 ottobre 2020;
DECRETA
di emanare il
Regolamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STEBICEF)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Compiti del Dipartimento

1.

 Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), attivato con D.R. n° 4812 del 12.12.2012 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l’autonomia scientifica di ogni singolo docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell’Università di Palermo e delle leggi vigenti, nei seguenti settori:

- BIO/01 Botanica Generale
- BIO/02 Botanica Sistematica
- BIO/03 Botanica Ambientale e Applicata
- BIO/04 Fisiologia Vegetale
- BIO/05 Zoologia
- BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia
- BIO/08 Antropologia
- BIO/09 Fisiologia
- BIO/10 Biochimica
- BIO/11 Biologia Molecolare
- BIO/13 Biologia Applicata
- BIO/14 Farmacologia
- BIO/18 Genetica
- BIO/19 Microbiologia Generale
- CHIM/01 Chimica Analitica
- CHIM/02 Chimica Fisica
- CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica
- CHIM/06 Chimica Organica
- CHIM/08 Chimica Farmaceutica
- CHIM/07- Fondamenti Chimici delle Tecnologie
- CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo
- CHIM/10 Chimica degli Alimenti
- CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali
- MED/04 Patologia Generale

2. Il Dipartimento:
a) assicura l’attività didattica di propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e
regolamenti;
b) promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e
innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su
contratto o convenzione e di formazione a favore di soggetti esterni.


Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.


Art. 3 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori inseriti nel D.R. n° 4812 del 12.12.2012 di costituzione.
2.  Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell’apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
3.  Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:
a) il personale tecnico-amministrativo;
b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali di cui il
Dipartimento è sede amministrativa e il cui Tutor afferisce al Dipartimento;
c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è
sede amministrativa;
d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
4.  Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
   

Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Direttore.
2. Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Università di
Palermo.
3. Il Dipartimento puo’ articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi
scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e
i requisiti previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. In atto il Dipartimento si articola nelle seguenti sezioni:
a) Sezione di Biologia Cellulare;
b) Sezione di Botanica, Antropologia e Zoologia;
c) Sezione di Chimica;
d) Sezione di Chimica Farmaceutica e Biologica;
e) Sezione di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

TITOLO II - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 - Compiti del Consiglio
1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo e di
programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di
Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.
3. Inoltre il Consiglio:
a) approva l’eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
b) approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici
aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento
delle Sezioni;
c) approva, per quanto di competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di
Ricerca;
d) approva le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine
di priorità e propone, per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;
e) approva gli incarichi professionali per l’affidamento di contratti di prestazione d’opera di
natura intellettuale a personale esterno all’Università a carico del budget del Dipartimento;
f) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;
g) esprime parere sull’istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti
del Dipartimento;
h) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle
spese generali di funzionamento del Dipartimento;
i) delibera la frequenza, per motivi di ricerca, anche a collaboratori volontari in possesso di
idonea copertura assicurativa a loro carico, regolamentandone l’accesso alle strutture e ai
servizi utili allo svolgimento delle specifiche attività dei richiedenti;
j) puo’ istituire Commissioni ad hoc che svolgano una funzione propositiva e consultiva, e
coadiuvino il Direttore, la Giunta e il Consiglio stesso nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni.
4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte
l’anno; puo’ essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e
ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, puo’ demandare
compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

Art. 6 - Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
b) i Professori e i Ricercatori;
c) il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
d) una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente,
con mandato di durata triennale;
e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di
ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente,
con mandato di durata biennale;
f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di
cui il dipartimento è sede amministrativa, pari al 15% del personale docente, con mandato di
durata biennale;
g) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, in
numero pari al 20% del personale docente, con mandato di durata biennale nel caso in cui il
Dipartimento non abbia concorso all’istituzione di una Scuola.
2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto
del C.d.D. sono disciplinate dall’apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.
1. Il C.d.D., in via ordinaria, è convocato dal Direttore mediante avviso contenente l’ordine del
giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso per posta elettronica, almeno
cinque giorni prima della data fissata per la seduta, a tutti i componenti. Copia della
convocazione e del relativo o.d.g. è archiviata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.
2. In caso di motivata urgenza, la convocazione puo’ essere effettuata con un preavviso non
inferiore a 24 ore. Il carattere d’urgenza deve essere specificato nella convocazione.
3. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, puo’ presentare ordini del giorno
aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a inizio di seduta, a
maggioranza degli aventi diritto.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.
1. Il C.d.D. si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se
viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti.
2. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale fino ad un
massimo di un 1/3 dei componenti. I componenti del C.d.D. hanno l’obbligo di comunicare, di
norma, almeno un’ora prima e per iscritto anche tramite posta elettronica, i motivi che
impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno
considerati assenti giustificati.
3. Sono considerati motivi validi quelli previsti all’art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di
Ateneo, nonché la concomitanza di altri impegni istituzionali.
4. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro dopo trenta minuti l’ora fissata per l’apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.
5. La rappresentanza studentesca al Consiglio di Dipartimento partecipa alla trattazione e alla
conseguente delibera sui punti concernenti l’organizzazione della didattica indicati dallo Statuto
e, in tutti i casi, limitatamente alle questioni relative alla didattica e servizi agli studenti.
6. La verifica del numero legale puo’ essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento
1. La Giunta è l’organo al quale è affidata l’elaborazione delle proposte e delle attività da
sottoporre al C.d.D.
2. La Giunta, pertanto, svolge i compiti previsti dallo Statuto nonché le attività istruttorie
demandate dal C.d.D. e/o dal Direttore.

Art. 10 - Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta da:
a) il Direttore, che la convoca e la presiede;
b) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
c) sei professori ordinari;
d) sei professori associati;
e) sei ricercatori;
f) quattro rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
g) due rappresentanti di assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti;
h) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole
componenti.
3. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni dell’organo i Coordinatori delle
sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza
diritto di voto.
4. Fatte salve le decadenze delle singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del
Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un
componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza,
si procede a elezioni integrative.

Art. 11 - Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta
1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse
norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti del Direttore
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dai
regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
2. Il Direttore:
a) designa i propri delegati per specifiche funzioni tra cui in particolare quelli alla Didattica, alla
Ricerca e alla Terza Missione;
b) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli
all’approvazione del Consiglio;
c) dispone il discarico dei beni mobili dagli inventari per gli importi stabiliti dal Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità;
d) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento;
e) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri
documenti contabili previsti dal Regolamento per l’Amministrazione la finanza e la contabilità;
f) puo’ demandare compiti istruttori alla Giunta.

Art 13 - Verbali del Consiglio e della Giunta
1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali sono
pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio di
Dipartimento mediante la rete intranet. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei
verbali presso gli Uffici della preposta U.O. del Dipartimento.
2. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il
Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell’archivio dei verbali e la relativa pubblicazione
sul sito web, di cui al comma 1.

Art. 14 - Responsabile Amministrativo
1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee
programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del
Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa,
assumendone la relativa responsabilità in solido col Direttore.
2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:
a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario
verbalizzante e con voto deliberativo;
c) provvede alla verifica e parifica del fondo economato come previsto dal Regolamento per la
gestione del fondo economale;
d) provvede all’accertamento delle entrate, all’assunzione degli impegni, alle liquidazioni della
spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento
previsti dal Regolamento per l’Amministrazione la finanza e la contabilità;
e) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell’archivio degli atti
ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 15 - Commissione Paritetica Studenti-Docenti
1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta da un Docente
(Professore o Ricercatore, escluso i Coordinatori di Corso di Studio) e da uno studente per
ciascuno dei Corsi di Studio del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento didattico, dal
Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;
b) esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle
attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
c) mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e
dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l’accreditamento dei
corsi di studio.
3. Eventuali accertate irregolarità a carico di un docente sono segnalate dalla Commissione
paritetica docenti-studenti al Direttore del Dipartimento, a quello di afferenza del docente
eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore.

Art. 16 - Laboratori del Dipartimento
1. Per una migliore organizzazione interna, il Dipartimento attiva Laboratori, con la finalità di fornire un adeguato supporto ai compiti di ricerca e di supporto alla didattica, senza autonomia
amministrativa.
2. Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle
caratteristiche culturali scientifiche e tecniche di conduzione dei lavori, di definire una specifica
organizzazione e un regolamento interno, approvato dal C.d.D.
3. Il Direttore, al fine di un adeguato funzionamento dei Laboratori, affida a un docente la
responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Sezioni
dipartimentali.
4. L’utilizzo dei Laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo e dall’eventuale
regolamento interno formulato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in
vigore.

TITOLO III - SEZIONI

Art. 17 - Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni
1. Le Sezioni si organizzano in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi
coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
2. Le Sezioni sono istituite, su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o
ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a
maggioranza degli aventi diritto.
3. Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria
opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti
della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di parere favorevole, la
questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata degli
aventi titolo.
4. Ciascun docente puo’ afferire a una sola sezione. È prevista la figura del Referente
(Coordinatore) della Sezione.
5. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
6. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di
componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
7. Il Direttore del Dipartimento, sentiti i componenti, designa il Referente della Sezione.
8. Il C.d.D. disciplina le modalità di funzionamento delle Sezioni, così come i compiti istruttori o
esecutivi. La delibera di istituzione delle Sezioni potrà contenere specifiche indicazione in
merito alla responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo
svolgimento di progetti di ricerca assegnati alle Sezioni.
9. Il Dipartimento costituisce l’unico riferimento per qualsiasi relazione con l’Ateneo, le sue
strutture universitarie, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico o con enti e soggetti
esterni.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 18 - Strutture Museali
1. L’“Orto botanico e Herbarium Mediterraneum” ed il Museo di Zoologia “Pietro Doderlein” sono
localizzati, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett b) del Regolamento del Sistema museale di Ateneo,
di cui al D.R. n. 241 del 25/01/2017, nel Dipartimento, a cui precedentemente afferivano. Ai fini
della gestione dei suddetti musei si rinvia al predetto Regolamento del Sistema museale di
Ateneo.

Art. 19 - Norme Finali
1. Il presente regolamento puo’ essere modificato con le stesse modalità previste per la sua
approvazione.
2. Il presente Regolamento si compone di numero 19 articoli ed e stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 10.09.2020.

 

 

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Decreto Rettorale n. 907 del 14.03.2017 di emanazione del Regolamento interno del Dipartimento STEBICEF a seguito della richiesta di rettifica prot. n. 467 del 28.02.2017