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Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Palermo

8-mar-2013

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Titolo 1: FUNZIONI ED INSEDIAMENTO

Art.1 – Composizione

Il "Consiglio degli Studenti di Ateneo" è Organo di rappresentanza degli studenti a livello d’Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche in tutte le strutture centrali e periferiche.

Le attribuzioni del Consiglio degli Studenti sono definite dall’Art. 25 ter. del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Palermo.

Il Consiglio degli Studenti di Ateneo è composto da:

  1. i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell’Università;
  2. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università;
  3. i rappresentanti degli studenti nel Centro Universitario Sportivo;
  4. i rappresentanti degli studenti universitari nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio;
  5. due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà eletti con il sistema maggioritario dagli studenti della stessa Facoltà. Gli eletti risultano essere membri del Consiglio di Facoltà. Ne Consegue che i bandi per l’elezione degli studenti nei Consigli di Facoltà devono prevedere l’elezione di un numero di studenti pari a "N-2" (N è uguale al numero degli studenti da eleggere nei Consigli di Facoltà).

Art.2 – Funzioni e finalità

Il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti, che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:

  1. regolamento degli studenti;
  2. regolamenti di ateneo;
  3. organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;
  4. misure attuative del diritto allo studio;
  5. tasse e contributi a carico degli studenti;
  6. utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti;
  7. organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
  8. promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;
  9. manifesto degli studi;
  10. bilancio di Ateneo e centri di spesa.

Inoltre esprime il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

Il Consiglio degli Studenti nell’adempimento delle proprie funzioni:

  1. difende e tutela i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti in questo Ateneo;
  2. promuove e diffonde con i mezzi a sua disposizione la cultura, la democrazia ed il rispetto reciproco come valori portanti della vita dello studente;

  3. adotta una Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti e ne propone al Senato Accademico l'approvazione;
  4. designa i rappresentanti degli studenti negli Organismi e nei Centri di Ateneo ove previsto dai relativi regolamenti;
  5. collabora per gli scopi che si propone con comitati, fondazioni, enti pubblici e privati e strutture connesse al mondo universitario;
  6. avanza proposte per il progetto annuale di ripartizione dei fondi e delle risorse finanziarie per la ricerca, la didattica e i relativi servizi di supporto;

  7. elabora alla fine di ogni anno accademico una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione;
  8. esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge;
  9. propone modifiche di Statuto e di Regolamento di Ateneo.

Art.3 – Insediamento

La seduta di insediamento, nella quale sono convalidati gli eletti, viene presieduta dal Decano, ovvero il Consigliere più anziano d’iscrizione all’Ateneo, in qualità di Presidente e dal Vice-Decano verbalizzante, il secondo in ordine di anzianità.

Art.4 – Commissione elettorale

Nella seduta di presentazione delle candidature a Presidente e Vice-Presidente, si procede alla formazione di una commissione elettorale, composta da tre membri del Consiglio, che svolge tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio delle schede.

Titolo 2: IL PRESIDENTE

Art.5 – Funzioni

Il presidente rappresenta ufficialmente il Consiglio degli Studenti all'interno e all'esterno dell'Università, rispettando l'indirizzo espresso dallo stesso ed in particolare:

  1. convoca il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
  2. sottoscrive assieme al Segretario i verbali delle adunanze dell’Organo;
  3. adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
  4. garantisce la corretta e totale circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno del Consiglio degli Studenti;
  5. promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed Organi interni ed esterni all’Ateneo;
  6. presenta, alla fine di ogni anno accademico ,una relazione sulle attività del Consiglio degli Studenti agli organi di Governo dell’Università;
  7. è garante all’interno dell’Assemblea del presente Regolamento.

Art.6 – Elezione

Tutti i componenti del Consiglio degli Studenti godono di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Presidente.

Ogni candidato alla carica di Presidente espone e deposita agli atti il proprio programma durante un breve dibattito.

In una seduta straordinaria, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle candidature, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.

E’ eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari ai 2/3 dei componenti del Consiglio degli Studenti.

Nel caso in cui nessun candidato ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletto si procede ad una seconda votazione.

In seconda votazione, con le medesime modalità della prima, è eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio degli Studenti.

Qualora non si ottenga tale maggioranza, la seduta è sospesa e l’assemblea è aggiornata a nuova convocazione.

In terza votazione, con le medesime modalità delle precedenti, è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

A parità di preferenze prevale il Consigliere più anziano in età.

 

Art.7 – Decadimento e revoca della carica

Il Presidente resta in carica fino a scadenza del mandato.

Il Consiglio degli Studenti ha il potere di revocarne la carica prima del decadimento naturale in qualunque momento lo ritenga opportuno.

La mozione di sfiducia deve essere presentata e motivata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio degli Studenti e la carica viene revocata da un numero di voti di sfiducia corrispondenti ad almeno 2/3 dei componenti.

In tal caso, si procede a nuova elezione su convocazione del Vice-Presidente entro trenta giorni.

In caso di laurea o dimissioni volontarie, è facoltà del Presidente uscente convocare il Consiglio degli Studenti per la elezione di un nuovo Presidente prima dell’ultima riunione del proprio mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.

 

Titolo 3: I VICE-PRESIDENTE

Art.8 – Funzioni

I Vice-Presidente:

  1. collaborano con il Presidente alla stesura dell’ordine del giorno;
  2. coadiuvano il Presidente del Consiglio degli Studenti nello svolgimento delle sue funzioni;
  3. adempiono alle funzioni del Presidente su delega;
  4. durano in carica quanto il Presidente.

    Il Vice-Presidente-Vicario:

  5. sostituisce il Presidente in sua assenza o, qualora questi decada, fino a nuove elezioni dello stesso;
  6. in caso di sfiducia e decadenza del Presidente resta in carica temporaneamente fino alla nuova elezione del Presidente.

Art.9 – Elezione

Vengono eletti singolarmente e distintamente dal Presidente e revocati con le stesse modalità.

Tutti i componenti del Consiglio degli Studenti godono di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Vice-Presidente.

In una seduta straordinaria, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle candidature, viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.

Vengono eletti Vice-Presidente i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti dei componenti del Consiglio degli Studenti.

A parità di preferenze prevale l’anzianità anagrafica.

Tra i due Vice-Presidente eletti viene nominato Vicario colui che ottiene il maggior numero dei voti.

 

Titolo 4: IL SEGRETARIO

Art.10 – Nomina e funzioni

Il Consiglio degli Studenti nomina al suo interno un Segretario, che svolge le seguenti funzioni:

  1. registra le presenze dei Consiglieri;
  2. verifica il numero legale prima e durante le sedute;
  3. redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze dell’Organo.

Inoltre il Segretario viene affiancato, da un dipendente del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo.

 

Titolo 5: LE COMMISSIONI

Art.11 – Commissioni

Il Consiglio degli Studenti organizza la sua attività mediante l’istituzione di Commissioni di lavoro.

Esse hanno funzione istruttoria e propositiva, possono essere permanenti o temporanee e di norma sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette Commissari.

Le Commissioni nominate dal Consiglio degli Studenti devono essere definite nei compiti, nella durata, e nella composizione.

Ogni Commissione è presieduta da un Coordinatore, eletto da e fra i Commissari della stessa con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti.

Le Commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate con il Presidente e le convocazioni devono pervenire ai Commissari con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla riunione.

Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e tutti i Consiglieri, inoltre su invito del Coordinatore, esperti esterni della materia di trattazione.

Le Commissioni relazionano periodicamente sui propri lavori al Consiglio degli Studenti tramite il proprio Coordinatore o un suo delegato.

 

Art.12 – Commissioni Permanenti

Il Consiglio degli Studenti istituisce le seguenti Commissioni Permanenti che restano in carica per tutto il mandato del Consiglio degli Studenti:

  1. Didattica, Statuto e Regolamenti;
  2. Diritti degli Studenti, Cultura ed Attività Autogestite;
  3. Diritto allo studio e Servizi di Orientamento e Tutorato;
  4. Bilancio, Edilizia, Servizi, Tasse e Contributi.

 

Art.13 – Commissioni Temporanee

E’ possibile per il Consiglio degli Studenti istituire, in qualsiasi momento, Commissioni che si occupino di specifiche materie; in tal caso è richiesta una delibera del Consiglio degli Studenti su parere conforme alla maggioranza dei componenti.

 

Titolo 6: LA GIUNTA DI PRESIDENZA

Art.14 – Giunta di Presidenza

Il Consiglio degli Studenti nomina la Giunta di Presidenza, composta dal Presidente, dai Vice-Presidente e dai Coordinatori delle Commissioni.

Essa svolge funzioni di coordinamento ed ha il compito di raccogliere documenti ed informazioni per le sedute.

Inoltre esprime un parere relativamente alla proposta del Presidente e dei Vice-Presidente nel fissare, a inizio anno, il calendario delle sedute dell’Assemblea del Consiglio degli Studenti.

 

Titolo 7: L’ASSEMBLEA

Art.15 – Convocazione

Il Consiglio degli Studenti viene convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio degli Studenti oppure:

  1. su richiesta del Rettore;
  2. su richiesta scritta di almeno un quarto dei Consiglieri.

Nei suddetti casi la seduta deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno e deve essere spedita all’interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, se preventivamente concordati.

Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il Consiglio degli Studenti in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i Consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.

Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l’avviso deve essere recapitato almeno quarantotto ore prima dell’ora di inizio della riunione.

La data delle sedute e gli argomenti da trattare devono essere resi pubblici mediante l’affissione dei relativi avvisi nelle bacheche dell’Ateneo contestualmente all’invio delle convocazioni ai Consiglieri entro i termini sopra indicati e, al caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

All’avviso di convocazione potranno essere allegate brevi note esplicative e/o materiale documentale relativo a tutti o a taluni argomenti all’ordine del giorno.

 

Art.16 – Ordine del giorno

L’ordine del giorno deve specificare l’ora di inizio dei lavori ed ogni punto iscritto all’ordine del giorno assume un numero d’ordine progressivo.

Il Presidente può proporre, in aula, un diverso ordine di trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno e porre a votazione un eventuale ordine del giorno suppletivo.

Il Consiglio può trattare, inoltre, sopravvenuti argomenti di particolare urgenza su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Tali proposte si intendono accolte se non vi sono obiezioni, contrariamente si procederà alla votazione delle stesse.

 

Art.17 – Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio degli Studenti sono pubbliche, hanno luogo in aule dell’Università degli Studi di Palermo ed iniziano all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.

Le sedute del Consiglio degli Studenti e delle sue Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati.

Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale.

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque Consigliere.

Trascorsi 30 minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione, se non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l’inefficacia della seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i Consiglieri intervenuti.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all’ordine del giorno della seduta successiva.

Per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.

Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.

I Consiglieri non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del Consiglio degli Studenti e delle sue Commissioni.

In caso di Assemblea tumultuosa il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta ed al terzo richiamo, di espellere un Consigliere.

Art.18 – Votazioni e deliberazioni

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei Consiglieri.

Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.

Le rappresentanze degli Studenti nei diversi Organi previsti dallo Statuto d’Ateneo sono elette con voto limitato.

Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione.

Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l’assemblea.

Art.19 – Assenze e decadenze

Decadono dal mandato i membri elettivi del Consiglio degli Studenti che non partecipino alle sedute senza giustificazione per tre volte consecutive, ovvero siano comunque assenti alla maggioranza delle sedute durante il periodo di un semestre.

Decadono dal mandato i Commissari, membri delle Commissioni Temporanee o Permanenti, che non partecipino alle sedute senza giustificazione per tre volte consecutive, ovvero siano comunque assenti alla maggioranza delle sedute durante il periodo di un semestre.

 

Art.20 – I pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti

Premesso che il Consiglio degli Studenti deve esprimere i propri pareri obbligatori entro venti giorni dal ricevimento delle pratiche da parte della segreteria del Consiglio, si adotta la seguente procedura per l’espressione dei pareri obbligatori:

  1. il Presidente stabilisce quale commissione ha la competenza sulla materia in oggetto del parere obbligatorio;
  2. la commissione indicata dal Presidente come competente in materia, deve essere convocata entro sette giorni dal ricevimento da parte della segreteria degli atti su cui va espresso il parere;
  3. i lavori della commissione si concludono con la stesura di un parere preliminare da sottoporre alla discussione e al voto del consiglio degli studenti. In caso non vi sia unanimità fra i commissari è possibile anche la stesura di un parere preliminare di maggioranza ed uno di minoranza. I pareri preliminari dovranno comunque essere immediatamente depositati presso la segreteria dove rimarranno a disposizione dei Consiglieri.

L’adunanza del Consiglio degli Studenti, che deve emettere il parere, deve svolgersi entro e non oltre il diciassettesimo giorno dal ricevimento da parte della segreteria degli atti. Nel caso in cui entro tale termine fosse già stata convocata una seduta del consiglio, viene fatto obbligo al Presidente di inserire l’emissione del parere nell’ordine del giorno.

 

Art.21 – Proposte di deliberazione

Tutti gli atti che possono formare oggetto di discussione in consiglio debbono essere messi a disposizione dei Consiglieri, presso la segreteria del Consiglio degli Studenti.

Le proposte di emendamento vanno votate prima della votazione della rispettiva proposta di deliberazione. Può essere richiesto al Consiglio degli Studenti di esprimersi sulla votazione per parti. La votazione per parti avviene senza discussione e senza ulteriori interventi.

I Consiglieri possono presentare per iscritto interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano il Consiglio degli Studenti e la vita universitaria.

Le interrogazioni e le interpellanze implicano risposta immediata da parte del Presidente o del Coordinatore della Commissione al quale sono rivolte, mentre le mozioni sono iscritte all’ordine del giorno per la prima seduta utile.

E’ mozione d’ordine, proponibile dai Consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al Regolamento o il rilievo circa il modo o l’ordine con il quale è stata proposta la questione in discussione o si intenda porre in votazione.

Art.22 – Interventi

Gli interventi dei singoli Consiglieri nel corso del dibattito precedente la votazione di delibere vengono regolamentati dal Presidente in merito alla durata, che deve essere compresa entro termini ragionevoli.

 

Titolo 8: DISPOSIZIONI VARIE

Art.23 - Interventi esterni

Le sedute del Consiglio degli Studenti sono pubbliche e vi possono assistere gli studenti che vi abbiano interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.

Il Presidente ha facoltà di invitare, alle sedute del Consiglio degli Studenti, esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.

Il Consiglio degli Studenti può riunirsi senza presenza di esterni, su proposta motivata del Presidente, accolta dal Consiglio degli Studenti con delibera apposita, che può essere riferita anche alla seduta in corso di svolgimento.

Art.24 – Rappresentanza del Consiglio degli Studenti

Il Consiglio degli Studenti è rappresentato, all’esterno, dal Presidente.

I Consiglieri non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all’esterno a nome del Consiglio degli Studenti o delle sue Commissioni.

E’ ammesso al Presidente delegare il Vice-Presidente o un altro Consigliere a rappresentare il Consiglio nella sua interezza e qualora il Consiglio degli Studenti ne ravvisi l’utilità, a partecipare alle sedute degli Organi dell’Ateneo.

Sia il Presidente che il Consigliere dovranno, alla prima seduta utile, relazionare al Consiglio degli Studenti.

Art.25 – Rimborso Spese

Ai componenti del Consiglio degli Studenti potrà essere corrisposto un gettone di presenza a titolo di rimborso spese, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.26 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio degli Studenti e la promulgazione del relativo Decreto Rettorale.

L’approvazione e ciascuna modifica sono deliberate, dal Consiglio degli Studenti, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla seduta.