REGOLAMENTO INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominato NdV, costituito ai sensi dall'art. 22 dello Statuto dell'Ateneo e dell'art. 25 del Regolamento generale di Ateneo.
Art. 2
Composizione, nomina e durata
1. La composizione è definita dall'art. 22, comma 4, dello Statuto dell'Ateneo.
2. l componenti sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.
3. Il NdV, tra i suoi membri, elegge il Coordinatore, il quale convoca e presiede le riunioni e lo rappresenta nei rapporti con 1!\teneo e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati.
4. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore con compiti di supplenza in caso di impedimento o
di assenza temporanea.
5. Il NdV dura in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato è
biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
6. Ai componenti del NdV, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dellf\teneo, è corrisposta una indennità mensile e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni; detti importi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Viene altresì garantito il trattamento di missione in linea con quanto previsto dall'apposito regolamento interno dell'Ateneo.
7. l singoli componenti del Nucleo decadono dalla carica quando si assentino a tre riunron1 consecutive senza motivata giustificazione o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno solare.
Art. 3
Compiti e funzioni
1. Il NdV svolge le attività di valutazione e controllo in ossequio alle leggi nazionali, alle disposizioni e agli atti di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.) e ne riferisce agli Organi di governo dell'Ateneo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) verifica la rispondenza agli indicatori di accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione;
b) verifica l'adeguatezza del processo di autovalutazione;
c) formula agli Organi di Governo e agli attori del sistema di AQ proposte di miglioramento relative all'organizzazione dei processi e alle metodologie interne di monitoraggio al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema stesso;
d) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 2 della Legge 240/201O;
e) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
f) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 240/201O;
g) acquisisce, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e invia una relazione aii'ANVUR sugli esiti del monitoraggio;
h) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
2. Al Nucleo sono altresì attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) monitora il ciclo della performance cui si è dato inizio con l'adozione del piano della performance;
b) redige annualmente una relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance;
c) valida la Relazione sulla performance;
d) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ateneo anche in merito all'anno precedente e all'anno in corso;
e) monitora annualmente gli adempimenti dell'Ateneo relativi alla trasparenza e adempie ai relativi obblighi sul portale della trasparenza.
3. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Coordinatore, relaziona annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
Art. 4
Convocazioni, svolgimento e validità delle sedute
1. Il NdV è convocato dal Coordinatore che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le sedute possono tenersi anche in forma telematica.
3. La convocazione viene inviata a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche
telefonicamente con un preavviso di almeno 24 ore. Contestualmente verrà inviata per posta elettronica la relativa convocazione.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Gli astenuti valgono come voto
contrario. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
5. Di ogni seduta il NdV redige apposito verbale, che può essere approvato seduta stante
ovvero nella riunione successiva. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore, è pubblicato nell'apposita pagina del portale dell'Ateneo.
6. Le riunioni del NdV sono valide se vi abbia preso parte almeno la metà più uno dei suoi componenti. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale.
Art. 5
Risorse e accesso alle informazioni
1. Il NdV si avvale di un ufficio di supporto per le necessità di documentazione e di elaborazione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Su particolari materie e per l'espletamento delle proprie competenze, il NdV può avvalersi della
collaborazione e supporto di esperti.
3. l componenti del NdV hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
4. Per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione il NdV
può convocare rappresentanze di tali organi per audizioni conoscitive.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo di Ateneo.