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Pubblicato il Decreto ministeriale Ordinamento della professione di chimico e fisico

20-giu-2018

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L'Associazione ANFEA comunica che e' stato pubblicato il Decreto ministeriale "Ordinamento della professione di chimico e fisico" attuativo all'art. 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" è stato firmato dal Ministro della salute in  data 23 marzo 2018, trasmesso alla Corte dei conti in data 2 maggio 2018, da questa registrato in data 17 maggio 2018 e infine pubblicato nella G.U. del 5 giugno 2018.

 

            I punti rilevanti per i fisici professionisti sono i seguenti.

 

  •          Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, alla quale si applicano le disposizioni di cui al DPCLS n.233/1946 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, come modificato dalla L. 3/2018.
  •          Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di «Ordini dei chimici e dei fisici»
  •          Presso ciascun Ordine dei chimici e dei fisici è istituito l'Albo professionale dei chimici e dei fisici, al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: «chimica» e «fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al DPR 328/2001.
  •          Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico». Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior».
  •          Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute dagli iscritti.
  •          Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come da DLCPS 233/1946. Ai soggetti non iscritti all'Albo è vietato l'uso dei titoli professionali di Chimico o Fisico, con l'aggiunta di qualsiasi specificazione
  •          In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito il prescritto titoli di studio (per la sezione A: laurea specialistica Classe 20/S – fisica, Classe 66/S - scienze dell'universo, Classe 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti; per la sezione B: Classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o Classe 25 - scienze e tecnologie fisiche) e che dimostrino:

a)      di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

b)      oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

c)      oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

d)      oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e)      oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.

  •          La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalità operative per l'esecuzione del presente decreto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono comunicati al Ministero della salute.
  •          Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al DLCPS n. 233/1946 si applicano le disposizioni del DPR 221/1950 (Regolamento per la per la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie), in quanto compatibili.