Percorso Integrato di Studi
Cos'è il Percorso Integrato di Studi?
I percorsi integrati di studio coinvolgono un numero limitato di studenti iscritti al Corso di Studi partecipante che vanno selezionati con congruo anticipo rispetto all’inizio del programma, sulla base di uno specifico bando.
2. E’ necessario che le parti definiscano a priori, nell’accordo convenzionale, il numero di studenti cui il programma si rivolge, prevedendo eventualmente un bilanciamento nella partecipazione durante il periodo di validità della convenzione e i criteri di selezione.
3. Basilare è la conoscenza della lingua del paese ospitante o la conoscenza della lingua inglese, se questa è richiesta dall’istituzione straniera. In entrambi i casi la selezione deve includere una prova di verifica delle competenze linguistiche.
4. Il Consiglio del Corso di Studi, attraverso il Dipartimento di riferimento, seleziona tramite il Bando pubblicato dall'Ufficio Programmi e Ordinamenti Didattici Internazionali gli studenti all’interno dei propri iscritti per la partecipazione al programma (entro il mese di settembre per la mobilità nel primo semestre ed entro il mese di gennaio per la mobilità nel secondo semestre).
Il percorso integrato di studi è un programma congiunto di studio, dove due o più università di diverse nazioni si accordano in modo tale da permettere agli studenti di frequentare il corso di studio, suddividendolo nelle diverse sedi. È necessario che le università abbiano in precedenza raggiunto degli accordi bilaterali.
Questi ultimi sono percorsi di studio organizzati con altri atenei stranieri che prevedono forme di integrazione dei curricula e schemi di mobilità strutturata degli studenti, con il riconoscimento reciproco delle attività formative.
Il rilascio di titoli doppi o multipli implica che, al termine del corso, lo studente ottenga, oltre al titolo dell’università di appartenenza, anche i titoli accademici delle altre università partecipanti, presso le quali abbia acquisito crediti formativi. Il rilascio di un titolo congiunto consiste invece nell'ottenimento di un unico titolo riconosciuto e validato da tutte le istituzioni che hanno promosso il percorso di studi congiunto.
Tra i programmi del Percorso Integrato di Studi promossi dall'Università di Palermo gli studenti possono beneficiare di borse di studio per lo svolgimento della mobilità.
Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete ai Collegi didattici, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida.
Gli ambiti di applicazione delle Linee guida sono:
- riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
- riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
- riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
- riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
- riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.
In caso di attività formative extracurriculari realizzate in base a programmi approvati dall’Ateneo (si confronti ad esempio il successivo punto 6), a seguito di deliberazione degli Organi Accademici di indirizzo, i Collegi didattici deliberano preventivamente, anche attraverso una esplicita previsione all’interno dei regolamenti didattici associati ai corsi, il riconoscimento da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti, che non può in ogni caso essere nullo.
In altri casi (si confrontino ad esempio i punti 1, 2, 3, 4 e 5) il riconoscimento dei CFU avviene di norma su richiesta dello studente o del candidato a cura del Collegio didattico del corso di laurea di iscrizione, sulla base delle schede riconoscimento CFU predisposte annualmente e pubblicate sulle pagine web dei corsi di studio. Dopo la valutazione da parte del Collegio didattico, la scheda di riconoscimento CFU viene trasmessa telematicamente all’ufficio Servizi agli studenti che procede all’immatricolazione o all’aggiornamento della carriera.
La documentazione da allegare alle domande di riconoscimento è costituita di norma da autocertificazioni attestanti l’avvenuto superamento degli esami che ne evidenzino il titolo, il peso in CFU e il settore scientifico disciplinare di afferenza (es. un foglio di congedo per i trasferimenti, un'autocertificazione riportante data di sostenimento esame, voto, CFU e settori scientifico disciplinari in caso di abbreviazioni di corso, transcript of records...).
Per una corretta valutazione dei contenuti dell’insegnamento il Collegio didattico può richiedere documentazione che evidenzi i contenuti didattici degli insegnamenti oggetto del riconoscimento.
Le certificazioni e le attestazioni possono essere richieste in lingua inglese o in lingua italiana; se ritenuto opportuno, i Collegi didattici possono accettarle anche in lingua originale.
Per sostenere le spese relative alle procedure di riconoscimento dei CFU l’Ateneo può richiedere il pagamento di un importo forfettario.
Criteri generali per il riconoscimento
La competenza del riconoscimento spetta ai Collegi didattici: viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne quanto espressamente previsto dalle Linee guida ai successivi punti 1.3.3, 1.3.7, 5 e 6, nei quali casi il riconoscimento è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire invece su base individuale.
Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:
- identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l’esame sostenuto e quello riconosciuto.
- Nel caso l’esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso si procede alla verifica dei contenuti e del programma d’esame.
- Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore.
- In caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l’esame può essere riconosciuto per più carriere, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 1.3.
- Il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti. In particolare, il riconoscimento va fatto tenendo conto che un esame sostenuto:
- con l’ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 deve essere riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 10, CFU riconoscibili max. 10). L’unica eccezione riguarda il riconoscimento CFU da ritiro/decadenza di carriere svolte a Ca’ Foscari che segue la procedura descritta al punto 1.3.6 (secondo caso);
- con l’ordinamento ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU.
- Non possono essere considerate attività svolte nell’ambito di percorsi di livello non universitario o seminari (ad esempio, FSE, IFTS…), a meno che non si tratti, come prevede la normativa, di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’università, abbiano previsto una prova finale, l’articolazione delle attività didattiche consenta di individuare dei SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU.
- Non si riconoscono CFU per l'esame finale, fatto salvo quanto previsto nei casi di equipollenza con titolo estero.
Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
- all’insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell’esame sostenuto. Se l’esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all’intero più vicino;
- se l’insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all’intero più vicino;
- nel caso di convalide parziali, il docente cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui attribuirà il voto finale tenendo conto della votazione precedentemente ottenuta;
- in caso di esami sostenuti presso istituzioni universitarie straniere, il Collegio didattico si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l’Università straniera non fornisse tabelle di conversione, per l’attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all’intero più vicino;
- gli esami provenienti da un corso di studio concluso verranno riconosciuti come esoneri, quindi senza una votazione associata, in quanto la votazione ha già concorso alla determinazione del voto finale di laurea nella precedente carriera. Tali esami quindi non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea.
Tutti gli esami riconosciuti con voto, compresi i soprannumerari, concorrono alla determinazione della media ponderata.