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Nuovo regime impatriati

20-dic-2023

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NUOVO REGIME IMPATRIATI (Decorrenza 01 gennaio 2024)

art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023

I redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, quindi con una esenzione del 50% (art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 che abroga il precedente regime stabilito dall’art. 16 comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015 e dall’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019, recanti la facoltà di prolungare la durata del regime degli impatriati per i lavoratori trasferitisi in Italia fino al 29.04.2019).

Posso usufruire del regime agevolato:

1. i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

2. a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi

Nel caso in cui il personale dipendente dell'Ateneo sia in convenzione con le aziende del SSR, tale agevolazione si applica anche sugli emolumenti ospedalieri.

Lavoratori con figli minorenni

La soglia di imponibilità del reddito complessivo scende al 40% se:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore

b) in caso di nascita di un figlio oppure di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime di cui art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023. In questo caso l’agevolazione decorre dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica se il figlio minore di età, o il minore adottato, è residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore.

Requisiti per ottenere l'agevolazione

Il regime di tassazione agevolata temporaneo è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni (articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023):

a) Il lavoratore trasferisce la propria residenza in Italia (ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.) e si impegna a
mantenerla per i quattro periodi di imposta successivi;

b) Il lavoratore è stato fiscalmente residente all’estero nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 2
del T.U.I.R.);

d) il lavoratore é in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007; (per maggiori informazioni in merito al possesso dei requisiti di elevata qualificazione si rinvia altresì alle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2017 (parte II par. 3.3)

Durata dell'agevolazione

Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Prolungamento dell'agevolazione (limitato ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024)

Nel caso di soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. La proprietà deve essere stata acquisita entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Come richiedere l'accesso alle agevolazioni

Il dipendente che ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di questa agevolazione, deve presentare la domanda compilando il modulo Richiesta Agevolazione Regime Impatriati - art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, e inviarlo al Settore Retribuzioni dell’Ateneo stipendi@unipa.it, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.
L’Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, a seguito di richiesta documentata del dipendente, applica il beneficio fiscale dal primo periodo di paga utile, successivo all’istruttoria e, in sede di conguaglio, dalla data di maturazione del diritto, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto così come previsto dal regime agevolativo, al quale sono commisurate le relative detrazioni. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
La richiesta di applicazione delle agevolazioni deve essere presentata al datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione rispetto a quella per cui il lavoratore è inizialmente rientrato.

Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione, con particolare attenzione alla passata residenza estera. Si ricorda quindi ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.