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Corte Cost. n. 104 del 11 maggio 2017: la Consulta sui criteri per la determinazione del "costo standard per studente".

14-mag-2017

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Con sentenza n. 104 dell'11 maggio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 8 del d.lgs. 49/2012, nella parte in cui non individua in modo specifico le spese da includere nel computo del c.d. "costo standard per studente" e i criteri per la ponderazione di ciascuna voce, e dell'art. 10 comma 1 del medesimo d.lgs., nella parte in cui sub-delegano al MIUR il potere individuare le percentuali del FFO da ripartire in relazione al predetto costo standard.

In particolare, con riguardo all'art.8, la Consulta dichiara che "il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che il «costo standard unitario di formazione per studente in corso», previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l’allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce".

Con riguardo all'art.10, il Giudice delle leggi conclude che: "al Governo, in sede di decretazione legislativa, era stato conferito il compito di individuare quantomeno gli indici per la quantificazione e di dettare disposizioni in merito alla valorizzazione del costo standard, ossia al suo collegamento con una parte del FFO. A tale compito il decreto legislativo si è sottratto, devolvendo tutte le scelte sostanziali agli atti ministeriali, che vengono emanati con il concorso di organi amministrativi, ma non di quelli parlamentari, senza assunzione diretta di responsabilità politica da parte del Governo (art. 95, secondo comma, Cost.) e al di fuori del termine previsto per l’esercizio della delega".

La declaratoria di illegittimità costituzionale - si legge nella senteza - è determinata "esclusivamente da vizi dell’esercizio del potere legislativo delegato, e non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l’integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l’effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost".

Leggi il testo integrale della sentenza sul sito della Consulta


Elaborazione a cura di Federico Russo