Congedo parentale
- Per le lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001 - D.Lgs 80/2015) |
- Comunicazione di gravidanza: istruzioni nella circolare n. 7193 del 29.1.2015. |
- Congedo di maternità |
- Riposi giornalieri della madre o del padre - D.Lgs. 151/2001, artt. da 39 a 46 |
- Congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, artt. Da 32 a 38, - D.Lgs. 80/2015 artt. da 7 a 10) I genitori/dipendenti possono fruire da 0 a 12 anni del congedo parentale per un periodo complessivo di 10 mesi. Ogni dipendente può fruire al massimo di mesi 6 ( o 180 giorni o 1296 ore) di congedo parentale: fino al compimento di 6 anni i primi 30 giorni (o 216 ore) sono al 100% di retribuzione, successivi ai 30 giorni (o 216 ore) sono al 30% di retribuzione; da 6 a 12 anni sono a zero retribuzione. - Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi - Messaggio INPS n. 6704
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- Malattia figlio (D.Lgs. 151/2001 artt. da 47 a 52) I genitori, alternativamente, possono fruire dell’astensione per malattia del/lla figlio/a certificata dal pediatra o da medico convenzionato con il SSN; per quanto previsto dall’art. 31, comma 5 del vigente CCNL, l’astensione per malattia del figlio da 0 a 3 anni è retribuita al 100% per i primi 30 giorni di ogni anno, dai 3 agli 8 anni i giorni di astensione per malattia sono 5 giorni per ciascun anno. |
Modulistica - Autocertificazione nascita figlio; - Autocertificazione congedo malattia figlio; - Autocertificazione unico beneficiario congedi; |
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