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Compiti, istituzione e riferimenti normativi

10-feb-2014

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STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 del 09 luglio 2012, modificato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 13 agosto 2013; con D.R. n. 847 del 18 marzo 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 8 aprile 2016)

Art. 22 NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative al fine di promuoverenell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell’attività organizzativa e individuale.

2.   Il Nucleo deve verificare:

a)    la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 2 della Legge 240/2010;

b)    l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c)    la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 240/2010.

3.    Al Nucleo sono attribuite, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

4.   Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo è nominato dal Senato Accademico su propostadel Rettore tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque e massimo di nove membri, in prevalenza esterni all’Ateneo. All’interno del Nucleo è garantita la presenza di almeno un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell’Ateneo.

5.   Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è eletto da quest’ultimo tra i componenti, tenendo conto di un profilo curriculare che ne assicuri la rilevante qualificazione professionale e scientifica.

6.   Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.


REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

(Delibera Senato Accademico del 30 luglio 2013)

Art. 25 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1.  Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti in prevalenza esterni all’Ateneo.

2. Cinque dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui al comma 3 dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo (uno per macroarea).

3.  Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Accademico.

4.  Per l’espletamento dell’attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell’Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell’Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.

5.  Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.

6.  Nell’ambito delle somme appositamente stanziate in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l’entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l’espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.


ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

 

D.M. 47/13: Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica

D.M. 45/13: Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

D.Lgs 19/12: Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240

Legge 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

Legge 19 ottobre 1999 n.370: Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica

D.M. 30 aprile 1999 n. 224: Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca

D.P.R. 27 gennaio 1998, 25: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Interventi correttivi di finanza pubblica" - art.5: Università