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Allegato 5 - Prova Finale

15-ott-2015

Ascolta

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Cibernetica

(ai sensi del D.M.270/04)

 

 

Allegato 5

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN

INGEGNERIA CIBERNETICA

(CLASSE L-8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE)

(approvato nella seduta del Comitato Ordinatore del 06.10.2015)

 

1. Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve sostenere una prova finale. La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il Corso di Studio, nella loro integrazione e nella capacità di acquisire, anche autonomamente, ulteriori competenze specifiche.

 

La Prova Finale del Corso di Studio in Ingegneria Cibernetica consiste nella presentazione e discussione di un elaborato breve in presenza di una Commissione, appositamente nominata dal Coordinatore del Corso di Studi in accordo ai criteri previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di Laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

 

2. Elaborato breve: procedure, modalità di accesso e caratteristiche

Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, ciascuno dei Docenti afferenti al Corso di Laurea comunica al Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea almeno 3 temi disponibili per argomenti (suggeriti ma non esaustivi) di un elaborato breve. Il Coordinatore ne pubblica l'elenco sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico è comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco.

Lo studente deve avanzare domanda ad un Docente (Professore, Ricercatore) afferente al Corso di Laurea, che assume la funzione di relatore, almeno 4 mesi prima della presumibile data di inizio della sessione di Laurea. Detta domanda, controfirmata dal relatore, deve essere sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio del Corso di Studio.

L'elaborato breve, commisurato al numero dei crediti assegnati, può avere carattere bibliografico o progettuale, anche con verifica sperimentale.

L'elaborato deve, di norma, essere scritto secondo il formato IEEE, facilmente reperibile sul sito IEEE stesso, su foglio A4, a doppia colonna, in carattere Times New Roman, 10 punti, della lunghezza compresa fra 10 e 15 pagine.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni e aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

 

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, il Consiglio del Corso di Studio, sentito lo studente, provvede alla sua sostituzione.

Per giustificate ragioni di particolare urgenza, in sostituzione del Consiglio, il Coordinatore provvede alla sostituzione del relatore. Tale provvedimento sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio.

Nel caso in cui, per motivi diversi dalla cessazione del servizio, si renda necessario provvedere alla sostituzione del relatore, per sopravvenute esigenze dello studente e/o del Docente, lo studente deve presentare al Coordinatore una motivata istanza di sostituzione del relatore, avanzando contestualmente una nuova domanda di assegnazione del relatore, secondo le modalità precedentemente descritte. Detta istanza è sottoposta all’approvazione dal parte del Consiglio di Corso di Studio che, sentiti lo studente e i Docenti interessati, provvede alla nomina del nuovo relatore.

Nel caso in cui nessun Docente abbia dato disponibilità ad assumere la funzione di relatore, lo studente può avanzare istanza di nomina del relatore al Consiglio di Corso di Studio, indicando uno o più temi per l’elaborato breve. Il Consiglio, sentito lo studente e sulla base dei temi indicati, provvede alla nomina del relatore.

 

Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione della tesi in seduta di laurea. In caso di impedimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente della commissione, che provvederà a nominare un sostituto.

La Commissione di Laurea valuta l'elaborato breve, la sua presentazione e la sua discussione nella prova finale.

 

3. Commissione di Laurea

La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento della Laurea è nominata dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio ed è costituita da 7 componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione deve prevedere oltre ai componenti effettivi anche di 3 componenti supplenti.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare darne tempestiva comunicazione, al Presidente della Commissione, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore o, in caso di necessità, da un suo Delegato.

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

 

5. Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale, ossia quella di ammissione alla prova finale derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale devono essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi", disciplinati dalle Linee Guida approvate dal Senato Accademico il 22.06.2010.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi.

Nel calcolo della media pesata sono esclusi i 18 CFU corrispondenti alle votazioni più basse riportate dallo studente negli insegnamenti non caratterizzanti.

Nel calcolo della votazione iniziale, alla media pesata di cui sopra, espressa in centodecimi,  può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti, in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ogni lode.

La Commissione dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti.

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente della Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

La Commissione dispone di un ulteriore punto, che viene assegnato al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di ulteriori 2 punti che vengono assegnati al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea.

Il voto finale, risultante dai conteggi, è arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.