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Adattamento ai test di accesso

16-apr-2024

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Per chiedere gli adattamenti per le prove di accesso ai Corsi di Studio, ai Dottorati di Ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione è necessario consultare i bandi di ammissione, in cui sono previste le procedure e le tempistiche per la presentazione delle richieste. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei bandi, in cui troverete un articolo dedicato alle richieste di adattamento alle prove.

Gli adattamenti, nel caso di invalidità o disabilità, possono consistere in un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in piùÌ€ rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova o in misure compensative, di intesa con in Ce.N.Dis.

Nel caso di diagnosi di DSA, in conformità a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, protocollo n. 5669, eÌ€ concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in piùÌ€ rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravitaÌ€ certificata del DSA, l’Ateneo puòÌ€ consentire, al fine di garantire pari opportunitàÌ€ nell’espletamento della prova stessa, l’utilizzo di strumenti compensativi, d’intesa con il Ce.N.Dis.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull’apprendimento può essere concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in piùÌ€ rispetto a quello definito per la prova di esame su valutazione del Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis, che potrà anche valutare l’opportunità di altre misure compensative coerenti con la documentazione presentata.

Per richiedere gli adattamenti è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Certificazione comprovante l’invaliditàÌ€ e/o il grado di handicap riconosciuto in base alla legge n. 104 del 1992.
  • Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla legge 170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, Centro privato accreditato dalla propria Regione o da uno specialista privato. La suddetta diagnosi dovrà essere accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal SSN. La documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età.

In considerazione della situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle attività degli ambulatori del SSN, il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis valuta l’opportunità di ammettere anche le richieste dei candidati con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, basate su certificazioni rilasciate da più di tre anni o prive di conformità. In questi casi il candidato dovrà documentare di essere in attesa del rinnovo o della certificazione di conformità da parte dei SSN e l’Ateneo si riserva di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. Le certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici dell’apprendimento del 2011.

Il candidato con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull’apprendimento deve presentare la documentazione rilasciata da uno specialista del SSN. Al candidato con tale tipo di diagnosi è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in piùÌ€ rispetto a quello definito per la prova di ammissione su valutazione del Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis, che potrà anche valutare l’opportunità di altre misure compensative coerenti con la documentazione presentata.