Accesso Civico
Introduzione: il diritto di accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione. In particolare, la normativa vigente prevede:
A) Accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il cui iter procedimentale rimane invariato. L’istanza può essere inoltrata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
B) L’accesso civico, previsto dal Art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso parzialmente o totalmente la pubblicazione. Ulteriormente, allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Università ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis del medesimo decreto. Viene, quindi, configurato un nuovo diritto, diverso e ulteriore, rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti, disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241