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ASSENZE PER MATERNITÀ

20-nov-2024

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Per le specializzande in gravidanza si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  • il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  • riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto, i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto. Ciò comporta il naturale differimento del conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all’assenza complessiva. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

 La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La richiesta di sospensione va inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Congedo di maternità

Il periodo di congedo di maternità intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3).

Avvenuto il parto, l'interessata deve presentare all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica, entro 30 giorni, un'autocertificazione attestante la nascita del figlio.

Se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), la madre usufruirà comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto.

Flessibilità dell'astensione obbligatoria

La specializzanda può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).

L'istanza va presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica, almeno 10 giorni lavorativi prima del termine del 8° mese (ovvero almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione con flessibilità).

Questa possibilità è condizionata all'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui si trova.

 

CONGEDO PARENTALE

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa richiesta inoltrata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica.

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Al momento in cui la specializzanda dovrà riprendere la sua attività formativa, dovrà inviare la richiesta di riammissione alla scuola di specializzazione tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica.

ORARIO RIDOTTO PER ALLATTAMENTO

Il genitore che intenda usufruire della riduzione facoltativa dell'orario di formazione di due ore per allattamento del figlio/a dovrà inoltrare il modulo richiesta orario ridotto tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica almeno 15 giorni prima.

 

RECUPERO PERIODO DI SOSPENSIONE

Poiché’ la formazione specialistica non può essere interrotta, il recupero dell’assenza complessiva non può differire dal giorno successivo alla scadenza del contratto, che viene dunque prorogato, pena la risoluzione dello stesso. È pertanto necessario l’attestazione del Direttore della Scuola, da presentare alla U.O., che comprovi la regolare continuità del periodo formativo dello specializzando.

Il contratto viene prorogato di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.