ASSENZE PER MALATTIA
In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.
Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per malattia sospendono il periodo di formazione e l’intero periodo di assenza per sospensione dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo di giorni pari a quello di assenza.
Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.
Il superamento del periodo di comporto (un anno nell’ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Per il calcolo del periodo di comporto sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.