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ATENEO/Regolamento sul contributo di solidarietà

30-ott-2013

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Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Roberto Lagalla, ha firmato il decreto con cui approva il regolamento sul contributo di solidarietà, nato al fine di valorizzare il ruolo del volontariato e dell’associazionismo che opera in campo sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, promuove lo sviluppo e favorisce le iniziative volte al conseguimento di finalità di carattere    sociale, mediante la concessione di un contributo di solidarietà. Il contributo sarà destinato alle Associazioni riconosciute di volontariato e di solidarietà e le Onlus con sede legale nella Sicilia occidentale e cioè le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, che possono presentare apposita richiesta. Il contributo sarà conteggiato sulla base del  numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre di ogni anno e potrà essere incrementato per effetto di contributi volontari del personale docente e Tecnico Amministrativo e bibliotecario a seguito di adesione individuale da sottoscrivere, su apposito modulo, entro il 10 novembre di ogni anno. Tali contributi liberali saranno trattenuti dall’Amministrazione in fase di corresponsione della tredicesima mensilità nella misura minima di 10 euro per i docenti, dirigenti e qualifiche EP, nonché di 5 euro per i livelli B, C e D. Gli interventi contributivi saranno assegnati privilegiando le Associazioni che perseguiranno obiettivi destinati alla tutela e all’istruzioni  dell’infanzia e dell’adolescenza; alla formazione di giovani con disagio socio-economico e all’integrazione culturale di etnie diverse. La richiesta di finanziamento, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale  rappresentante dell’associazione  e dovrà essere presentata nei termini e secondo le modalità previste dal bando che determinerà, in particolare, i criteri, gli importi, i requisiti e che  verrà pubblicato annualmente. Non potranno partecipare alla selezione le Associazioni studentesche che non ricadano nelle condizioni di cui all’art. 2 e che avanzino richieste di finanziamento a valere sui fondi delle attività culturali e sociali studentesche.