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20. Cosa è previstoa tutela della gravidanza e della maternità?

27-giu-2022

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Le assenze per gravidanza e maternità superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate.
La Specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi secondo le disposizioni del D.lgs n.151/2001, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio amministrativo competente dell’Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione all’Ufficio amministrativo competente dell’Università. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, Specializzando, in alternativa alla madre.
La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere che corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all’esame finale.
N.B.: trovano applicazione anche le normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza “a rischio”.