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Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”

29-nov-2022

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Il Parlamento italiano, con la legge 7 ottobre 2013, n. 112 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ha per la prima volta stabilito disposizioni normative in materia di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. In particolare i commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, emanati dal Governo italiano in applicazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012 , sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), dispongono che:

[art. 4 comma 2] “I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

[art. 4 comma 2 bis] Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

[art. 4 comma 3] Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica

[art. 4 comma 4] Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.