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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/Il nuovo termine di pagamento per i beni e servizi acquistati dal 1° gennaio 2013 è fissato in 30 giorni dal Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192.

23-nov-2012

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Il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267) recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

 

Le nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 192/2012 si applicano ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali  concluse a decorrere  dal 1° gennaio 2013, quindi non si applicano retroattivamente ai contratti già conclusi o che verranno conclusi entro il 31 dicembre 2012.  Nonostante il termine per il recepimento della direttiva europea 2011/7/UE sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo italiano ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013,  in considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento di grave crisi economica, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese dall’eccessivo ritardo nei pagamenti.

 

La nuova direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, adottata il 16 febbraio 2011 (Direttiva 2011/7/UE), impone l’obbligo alla Pubblica Amministrazione di pagare entro trenta giorni i beni e servizi acquistati. Si tratta di disposizioni più rigorose rispetto alle precedente direttiva in materia (Direttiva 2000/35/CE) che lasciava alle parti la facoltà di fissare i termini di pagamento.

 

Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192  modifica e sostituisce alcuni articoli del  D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 recante l’attuazione della precedente direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le modificazioni introdotte con il D. Lgs. n. 192/2012 comportano una vera e propria “rivoluzione” delle regole che disciplinano i termini di pagamento delle transazioni commerciali tra privati e tra privati e pubblica amministrazione  e delle connesse responsabilità e conseguenze in caso di ritardato pagamento. 

La nuova disciplina, come già detto, si  applica ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese avranno così il tempo per adeguarsi alle nuove norme e per adottare le opportune misure  organizzative, procedure operative e contabili per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute.  

In particolare per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni sono previsti e assicurati termini certi di pagamento: di norma trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, salvo casi eccezionali e deroghe espressamente previste dal D. Lgs. n. 192/2012 nei quali il termine di pagamento comunque non può essere superiore a sessanta giorni.

 

Ai  fini  della decorrenza del termine di trenta giorni per l’applicazione degli interessi moratori, il D.Lgs. n. 192/2012, precisa i seguenti criteri di calcolo:

    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto equivalente.

    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale data.

 

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso, un termine per il pagamento superiore a trenta giorni, quando  cio'  sia giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua conclusione. In ogni caso il termine di pagamento non  può essere superiore a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine deve essere provata per iscritto. 

Il termine di pagamento è raddoppiato, quindi è di 60 giorni, per gli enti pubblici che svolgono attività economiche o che forniscono  assistenza  sanitaria  e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

 

Per la Pubblica Amministrazione la novità maggiore consiste nell’impossibilità assoluta a derogare (su base convenzionale) all’applicazione degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento.  A tale  riguardo il D. Lgs n. 192/2012 prevede, che: Gli  interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.  Ciò farà sì che la P.A. – salvo che dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, -  non potrà invocare giustificazioni a un mancato pagamento nei tempi stabiliti, con la conseguenza che un fornitore pagato in ritardo potrà intraprendere molto più facilmente un’azione legale per la corresponsione degli interessi moratori, anche dopo il pagamento dell’importo dovuto.

 

 

Gli interessi moratori si applicano – è stato chiarito con una espressa integrazione dell’articolo 3 del   D.Lgs. 231/2002 - sull’importo dovuto e, dunque, viene esclusa per legge la possibilità di calcolo  di interessi anatocistici.  Inoltre, il D. Lgs. n. 192/2012 definisce e chiarisce espressamente cosa si intende con il termine “importo dovuto”, e, precisamente: “la somma che avrebbe  dovuto essere  pagata entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”. Insomma nulla rimane fuori dal computo della mora.

 

Gli interessi moratori  sono determinati nella misura degli  “interessi legali di mora”, e cioè degli interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso (saggio annuo di interesse) che è pari al tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale  (attualmente 0,75%), maggiorato di otto punti percentuali (invece dei sette, attualmente in vigore).

Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla pubblicazione del tasso di riferimento nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun semestre solare. 

 

Nei  casi di ritardato pagamento, il creditore ha diritto anche  al  rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. A tale riguardo, a livello interpretativo occorre tenere conto che il nuovo testo dell’art. 6 non fa più riferimento alle sole spese legali e correlate tariffe forensi in materia stragiudiziale ma a generici “costi di assistenza per il recupero del credito”.

 

Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi  saranno  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli importi scaduti.

 

Le nuove norme introdotte con il D.Lgs. n. 192/2012  prevedono anche altre cautele stabilite “ex lege”  a favore del creditore che rappresentano delle vere e proprie  “clausole antielusive”  che hanno la finalità e la “ratio”   di non compromette l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

In particolare, il D. Lgs. n. 192/2012 prevede che: 1) non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o di modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; 2) è  nulla la clausola avente per oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura e  la nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice; 3) le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non possono avere, di norma, una durata superiore a trenta giorni  dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio.  

 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della nuova disciplina , va precisato che, come per il passato, le disposizioni del D. Lgs. n.192 del 9 novembre 2012 non si applicano per:

    1) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

    2) i pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

 

Infine , ai fini interpretativi, per delimitare l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina sui ritardi nei pagamenti è utile richiamare le definizioni contenute nell’art. 1 del D.  Lgs. n. 192/2012, nonché le considerazioni contenute nel testo della Direttiva 2011/7/UE pubblicata nella G.U.U.E  23 febbraio 2012, n. L 48.

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si intende per:

    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati, tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

(Codice dei contratti pubblici);

    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione.

                

Dalla lettura delle soprarichiamate disposizioni permane la necessità di chiarire, in modo inequivocabile, da parte degli organi competenti, se l’ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 192/2012 di integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE trovi applicazione anche nel settore dei lavori pubblici.

Un’eventuale esclusione del settore dei lavori pubblici potrebbe comportare l’apertura di una procedura di infrazione per la non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE, in quanto il legislatore europeo ha aggiunto alla nuova direttiva 2011/7/UE il “Considerando n. 11”  che afferma testualmente: “la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile”.    

G.U. n. 267 del 15 novembre 2012 – Decreto Legislativo  9 novembre 2012, n. 192.


DIRETTIVA EUROPEA 2011/7/UE pubblicata nella G.U.U.E. del 23 febbraio 2011, n.  L 48

 

G.U. n. 249 del 23 ottobre 2012 – Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231