È consentita la doppia immatricolazione?
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Secondo l’art. 3 del D.M. 930/2022:
“Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.”
Pertanto, è consentita la doppia matricola soltanto se uno dei due corsi non richiede la frequenza obbligatoria o se uno dei due corsi prevede la sola frequenza obbligatoria per attività laboratoriali e di tirocinio.